Statuto del Centro

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca CIRSEu

(Centro Internazionale di Ricerca e Studi Eurasiatici)

Università degli Studi di Perugia

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ricerca denominato CIRSEu, “Centro Internazionale di Ricerche e Studi Eurasiatici”, dell’Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo. 2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall’art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Area di Studi storici e linguistici.

Art. 2 Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul tema delle relazioni internazionali eurasiatiche e, in modo particolare, della storia geopolitica, militare e sociale, della cultura, delle tradizioni e dell’emigrazione in aree europea e asiatica, non tralasciando gli sviluppi diplomatici, economici e sociali di tali continenti, perseguendo le seguenti finalità:  sviluppare ricerche interdisciplinari e strumentali alla ricomposizione dei mosaici etnici micro e macroregionali;  valorizzare studi settoriali in ambito storico, umanistico e scientifico-sociale;  analizzare e promuovere dati archivistici riferiti allo studio dei paesi europei e asiatici  stimolare e promuovere la cultura interdisciplinare e internazionale con particolare riferimento all’Europa centro-orientale e all’Asia;  creare una rete che coinvolga imprese e territorio;  svolgere attività di analisi, ricerca, studio e formazione sul territorio, anche attraverso la proposta al Dipartimento di stipulare convenzioni con enti, soggetti esterni, istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta sulla base di appositi contratti e convenzioni;  organizzare eventi internazionali di ricerca, concorsi letterari finalizzati a premiare giovani talenti, che vedranno pubblicati sul sito www.cirseu.it i propri elaborati; ideare e gestire una Rivista scientifica di studi internazionali;  favorire l’incontro e la collaborazione tra docenti, ricercatori dell’Eurasia sulle attività didattiche e di ricerca con temi trasversali alle aree scientifico-disciplinari di riferimento;  promuovere attraverso il Dipartimento la conclusione di partenariati con Enti di ricerca esteri atti a valorizzare le esperienze comunitarie ed extracomunitarie con particolare riferimento ai paesi UE dell’est europeo e quelli emergenti euroasiatici: Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Albania, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, India, Iran, Iraq, Moldavia, Mongolia, Pakistan, Polonia, Romania, Serbia, Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan;  favorire l’ideazione, progettazione e accompagnamento di interventi di rilevanza sociale;  sviluppare il monitoraggio, auditing, valutazione di progetti; siti internet;  partecipare a Comitati scientifici e gestire eventuali incarichi che Enti nazionali decidono di conferirgli (nel rispetto del regolamento d’Ateneo);  gestire una piattaforma sulla quale inserire le proprie iniziative e pubblicare i risultati della ricerca;  organizzare, promuovere e progettare Scuole di dottorato, Master universitari, Seminari di alto livello scientifico, Summer School, e Corsi invernali disciplinari o interdisciplinari. Per il perseguimento delle proprie attività, il Centro realizza seminari, convegni, workshop, laboratori, giornate di studio e di formazione sui temi oggetto di ricerca, analisi e studio, sia in sede che fuori, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvarrà delle strutture e degli spazi messi a disposizione dal Dipartimento e di quelli eventualmente resi disponibili dall’Università ovvero quelli forniti da altri Enti pubblici e/o privati con esso convenzionati.

Art. 3 Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore

Art. 4 Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è composto da: a) Il Direttore che lo presiede; b) n. 3 docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento (comprensivo del direttore) c) n. 1 studioso esterno esperto di temi che il Centro affronta, proposto dal direttore, la cui afferenza sarà confermata con votazione a maggioranza dei membri del Consiglio del Dipartimento 2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico. 3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare: a) definisce e programma le attività del Centro; b) fissa i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi disponibili; c) formula al Dipartimento di Scienze Politiche la proposta di budget; d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell’Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull’attività e sui risultati conseguiti dal CIRSEu; e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell’Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull’attività e sui risultati conseguiti dal CIRSEu; f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza; g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell’Università degli Studi di Perugia. 4. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali. 5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA). 6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo aderenti al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore. 2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. 3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico. 4. Il Direttore: a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali; b) convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei relativi deliberati; c) presenta per l’approvazione al Consiglio una relazione annuale sull’attività e sui risultati conseguiti dal Centro CIRSEu, da trasmettere agli organi dell’Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione; d) presenta per l’approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell’Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull’attività e sui risultati conseguiti dal Centro CIRSEu; e) tiene aggiornato l’elenco dei docenti aderenti al Centro; f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile; 5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall’art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell’assetto del Centro derivanti dall’adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all’approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47. 2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d’atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 7 Valutazione

1. L’attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto di Ateneo. 2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti. 3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere, non vincolante, di eventuali Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 9 Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie provenienti da Enti pubblici, privati e da possibili contributi messi a disposizione dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione. 2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Perugia.

Art. 11 Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il Docente proponente, quale coordinatore della proposta, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche, cura gli adempimenti previsti per la costituzione del Consiglio del Centro.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’Ateneo. Letto, sottoscritto e firmato in data 26/09/2019